Art. 14.

      1. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento, alla camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive.
      2. La concessione del marchio è soggetta al rinnovo annuale e al pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, da versare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla camera di commercio competente.
      3. Le imprese a cui è attribuito il marchio di artefice all'atto del rinnovo devono inoltre presentare apposita autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per il regolare servizio dell'attività di produzione.
      4. Nei confronti delle imprese inadempienti alla rinnovazione prevista al comma 3, si applica l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
      5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro l'anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio

 

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di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9, dandone comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.
      6. Per le imprese a cui è attribuito il marchio di artefice la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9 e il ritiro del marchio sono previsti anche per la mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 3.